Lavorare in Svizzera • Guida pratica

Informazioni utili

Trovare lavoro in Svizzera

Questa pagina riunisce le informazioni essenziali per lavorare in Svizzera e risponde alle domande che ci ponete più spesso: i vostri diritti di lavoratori, l’assicurazione malattia dei frontalieri, l’imposta alla fonte e la formazione continua. I documenti ufficiali sono scaricabili direttamente qui.

Aspetti giuridici

Tre testi federali disciplinano la vostra attività in Svizzera. Ecco l’essenziale; il testo ufficiale completo è disponibile per il download.

Legge sul lavoro (LL)

La legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio tutela la salute dei lavoratori: durata del lavoro, pause, riposo, lavoro notturno e domenicale.

  • Durata massima della settimana lavorativa: 45 ore nell’industria e per il personale d’ufficio e tecnico; 50 ore per gli altri lavoratori (art. 9).
  • Lavoro straordinario: al massimo 170 ore all’anno (settimana di 45 ore) o 140 ore (settimana di 50 ore), con un supplemento salariale di almeno il 25 %, salvo compensazione con un congedo di uguale durata (art. 12 e 13).
  • Pause minime: 15 minuti oltre 5 ore e mezza di lavoro, 30 minuti oltre 7 ore, 1 ora oltre 9 ore (art. 15).
  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive (art. 15a).
  • Lavoro notturno e domenicale: vietato salvo autorizzazione; il lavoro notturno temporaneo dà diritto a un supplemento salariale di almeno il 25 % (art. 16–20).

Fonte: Fedlex, Raccolta sistematica del diritto federale, RS 822.11 (stato 1° settembre 2023).

Codice delle obbligazioni: il contratto di lavoro (CO)

Gli articoli da 319 a 362 del Codice delle obbligazioni disciplinano il rapporto tra voi e il datore di lavoro: salario, vacanze, malattia, fine del contratto.

  • Salario: versato alla fine di ogni mese, salvo accordo o uso diverso (art. 323).
  • Ore supplementari: compensate con un congedo di uguale durata con il vostro consenso, altrimenti pagate con una maggiorazione di almeno il 25 %, salvo accordo scritto contrario (art. 321c).
  • Vacanze: almeno 4 settimane all’anno, 5 settimane fino ai 20 anni compiuti; non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto di lavoro (art. 329a e 329d).
  • Malattia o infortunio: il datore di lavoro paga il salario per un tempo limitato se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di 3 mesi (art. 324a).
  • Periodo di prova: il primo mese, con un termine di disdetta di 7 giorni; può essere portato per scritto a 3 mesi al massimo (art. 335b).
  • Termine di disdetta in seguito: 1 mese nel primo anno, 2 mesi dal 2° al 9° anno, poi 3 mesi, per la fine di un mese (art. 335c).
  • Protezione: nessun licenziamento durante malattia o infortunio, per 30, 90 o 180 giorni secondo gli anni di servizio (art. 336c).
  • Certificato di lavoro: potete chiederlo in ogni momento (art. 330a).

Fonte: Fedlex, Raccolta sistematica del diritto federale, RS 220, titolo decimo (stato 1° gennaio 2026).

Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Chiunque lavori in Svizzera è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni tramite il datore di lavoro.

  • Sono assicurati i lavoratori occupati in Svizzera, compresi apprendisti e stagisti (art. 1a).
  • Infortuni professionali: premio interamente a carico del datore di lavoro. Infortuni non professionali: premio a carico del lavoratore, dedotto dal salario (art. 91).
  • Tempo parziale: al di sotto di una durata minima di lavoro fissata dal Consiglio federale non siete assicurati contro gli infortuni non professionali, ma il tragitto verso il lavoro è coperto come infortunio professionale (art. 7 e 8).
  • Indennità giornaliera: 80 % del guadagno assicurato in caso di incapacità lavorativa totale, dal terzo giorno successivo all’infortunio (art. 16 e 17).

Fonte: Fedlex, Raccolta sistematica del diritto federale, RS 832.20 (stato 1° gennaio 2026).

Aspetti sociali

Assicurazioni sociali e assegni familiari

In Svizzera i contributi alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG, assicurazione contro la disoccupazione, previdenza professionale) sono dedotti direttamente dal salario e figurano sulla busta paga. Se avete figli, potete avere diritto agli assegni familiari, versati con il salario.

I moduli qui sotto vanno compilati, firmati e consegnati alla vostra agenzia Place to Work: completiamo noi la parte del datore di lavoro e li trasmettiamo alla cassa. Il nostro team vi aiuta volentieri a compilarli.

Richiedere gli assegni familiari

Gli assegni familiari dei collaboratori di Place to Work sono versati dalla Cassa assegni familiari della CVCI. Allegate alla domanda una copia dei documenti giustificativi; l’elenco completo si trova nell’ultima pagina del modulo. Documenti principali:

  • Libretto di famiglia o certificato di famiglia completo (in mancanza: atto di matrimonio e atti di nascita dei figli)
  • Per le persone straniere, salvo permesso C: libretti per stranieri o attestazione recente del controllo abitanti per tutta la famiglia
  • Per i figli domiciliati all’estero: attestazione di mancato versamento della cassa assegni del paese di domicilio
  • Per i figli dai 16 ai 25 anni in formazione: attestazione di studio o contratto di tirocinio

Importo differenziale

Se l’altro genitore riceve già gli assegni familiari, in un altro cantone o in un altro paese, e l’importo a cui avreste diritto è più alto, la cassa può versarvi la differenza: è l’importo differenziale. Si richiede con questo modulo, accompagnato dagli stessi giustificativi.

Congedo dell’altro genitore (paternità)

Il padre, o la moglie della madre, ha diritto a un congedo di due settimane (10 giorni lavorativi) da prendere entro sei mesi dalla nascita. Durante il congedo, un’indennità sostituisce il salario.

Presentate la domanda dopo aver preso tutti i giorni di congedo, oppure alla scadenza dei sei mesi. Compilate la parte A e allegate una copia dell’atto di nascita (o del certificato di famiglia).

Frontalieri

Vivete in Francia e lavorate in Svizzera, oppure lavorate in Svizzera e vi trasferite in Francia? Due temi richiedono la vostra attenzione fin dall’inizio: l’assicurazione malattia e l’imposta alla fonte.

Assicurazione malattia: LAMal o CMU, il diritto d’opzione

In quanto frontalieri, scegliete tra l’assicurazione malattia svizzera (LAMal) e quella francese (CPAM, spesso chiamata «CMU»). Avete 3 mesi dall’inizio del lavoro in Svizzera o dal trasferimento in Francia per fare questa scelta. La scelta è irrevocabile. Se non scegliete entro questo termine, siete affiliati d’ufficio all’assicurazione malattia svizzera.

Qualunque sia la vostra scelta, infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità e perdita di guadagno rientrano sempre nella sicurezza sociale svizzera.

  • Passo 1: compilate il modulo «Scelta del sistema di assicurazione malattia» (scaricabile qui sotto).
  • Passo 2: fate compilare la parte riservata alla CPAM dalla cassa del vostro luogo di residenza in Francia, qualunque sia la vostra scelta. Se scegliete la LAMal, allegate l’attestato del vostro assicuratore svizzero o il modulo S1.
  • Passo 3: consegnate il modulo compilato, entro 3 mesi, all’autorità del cantone in cui lavorate.
  • Ginevra: Service de l’assurance-maladie (SAM), route de Frontenex 62, 1207 Genève, tel. 022 546 19 19.
  • Vaud: Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM), chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne, tel. 021 557 47 47.

Fonti: ameli.fr, l’Assurance Maladie («Travailleur frontalier suisse : droits et prise en charge», aprile 2026); urssaf.fr («Choisir entre l’assurance maladie française ou suisse»); Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Assicurazione malattia francese: calcolo del contributo

Se optate per l’assicurazione malattia francese, la CPAM trasmette il vostro dossier all’Urssaf (servizio dei frontalieri in Svizzera), che calcola il contributo e vi invia uno scadenzario. Pagate questo contributo per tutta la durata dell’affiliazione.

  • Base di calcolo: tutti i vostri redditi del penultimo anno. Esempio: il contributo 2027 è calcolato sui redditi 2025 indicati nell’avviso d’imposta 2026.
  • Calcolo: si deduce una franchigia del 25 % del massimale annuo della previdenza sociale francese, poi si applica l’aliquota dell’8 % (aliquota 2026).
  • Anno di arrivo o di partenza: il contributo è calcolato in proporzione ai giorni lavorati in Svizzera: (redditi considerati − franchigia) × 8 % × numero di giorni ÷ 365.
  • Nuovi affiliati: dichiarate i vostri redditi entro 20 giorni dall’immatricolazione. Senza dichiarazione, il contributo è calcolato d’ufficio su una base forfettaria elevata e una dichiarazione tardiva comporta una maggiorazione del 10 % della base.
  • Domande: Urssaf, servizio dei frontalieri in Svizzera, 0806 807 713; Assurance Maladie, 36 46 (dalla Francia).

Fonte: urssaf.fr («Travailleur frontalier en Suisse : déclarer vos revenus», settembre 2026).

Imposta alla fonte: l’essenziale (cantone di Ginevra)

Se siete assoggettati all’imposta alla fonte, il datore di lavoro preleva l’imposta ogni mese direttamente dal salario. L’aliquota dipende dal salario e dalla vostra tariffa, stabilita in base alla situazione familiare.

  • Abitate all’estero (frontalieri) e lavorate a Ginevra: siete assoggettati all’imposta alla fonte, qualunque sia la vostra nazionalità.
  • Abitate in Svizzera: siete assoggettati all’imposta alla fonte se siete di nazionalità straniera senza permesso C, o minorenni.
  • Non siete assoggettati all’imposta alla fonte se siete cittadini svizzeri, titolari del permesso C o sposati con una persona che vive in Svizzera ed è svizzera o titolare del permesso C.
  • A inizio anno il datore di lavoro vi consegna un’attestazione: redditi imponibili, tariffa applicata e imposta trattenuta l’anno precedente.
  • Dal 1° gennaio al 31 marzo: potete chiedere una rettifica (DRIS) se un cambiamento di situazione non è stato considerato, o una tassazione ordinaria ulteriore (TOU) per far valere deduzioni supplementari.
  • A fine anno: il datore di lavoro ricalcola l’imposta dell’anno e corregge la differenza sul salario di dicembre.

Fonte: ge.ch, Amministrazione fiscale cantonale di Ginevra («L’impôt à la source», «Qui est soumis à l’impôt à la source ?», «L’agenda de l’impôt à la source», 2026).

Dichiarazione per il prelievo e tariffe

La dichiarazione per il prelievo indica al datore di lavoro la tariffa da applicare. Consegnatela a inizio anno o di attività, poi entro 14 giorni da ogni cambiamento (matrimonio, nascita, separazione, inizio o fine dell’attività del coniuge…). La nuova tariffa si applica dal mese successivo. Senza dichiarazione corretta o giustificativi (libretto di famiglia, atto di nascita…), il datore di lavoro applica la tariffa A0, «persona sola».

  • Tariffa A0: celibe/nubile, divorziato, separato o vedovo senza figli a carico, oppure in unione libera (concubinato, Pacs francese).
  • Tariffe da B0 a B5: sposato o in unione domestica registrata, coniuge senza reddito. La cifra indica il numero di figli a carico.
  • Tariffe da C0 a C5: sposato o in unione domestica registrata, coniuge con reddito. Il datore di lavoro aggiunge per il coniuge un reddito teorico pari al vostro salario, al massimo 70 500 franchi nel 2026.
  • Tariffe da H1 a H5: famiglia monoparentale che vive sola con i figli a carico.
  • Tariffa C adeguata: se il reddito effettivo del coniuge è molto diverso da questo reddito teorico, potete chiedere in ogni momento una tariffa adeguata, solo con il modulo online (vedi sotto). Consegnate la 1a pagina al datore di lavoro e inviate la 2a a: Administration fiscale cantonale, Service de l’impôt à la source, case postale 3937, 1211 Genève 3.
  • Figli a carico di meno di 25 anni: considerati se il loro reddito annuo lordo non supera 16 391 franchi e la sostanza netta 93 537 franchi (cifre 2026).

Fonte: ge.ch, Amministrazione fiscale cantonale di Ginevra («La déclaration pour le prélèvement de l’impôt à la source», «La calculette et barèmes de perception», «Demander le barème C de perception ajusté», 2026).

Diritto alla formazione

Temptraining: la formazione continua dei lavoratori temporanei

Se lavorate come temporanei, siete soggetti al contratto collettivo di lavoro (CCL) «Prestito di personale», che finanzia un fondo di formazione. Potete così ottenere un aiuto per seguire una formazione continua.

  • Condizione: aver lavorato almeno 88 ore come temporanei negli ultimi 12 mesi.
  • Siete soggetti al CCL se il contributo CCL dello 0,4 % figura sulla busta paga.
  • Dal 1° luglio 2026 ogni ora lavorata vale CHF 5 di credito di formazione, calcolato sugli ultimi 12 mesi; le ore più vecchie non contano più. Fanno fede i conteggi salariali.
  • Limite: CHF 5000 di sussidi su 12 mesi.
  • La formazione deve essere riconosciuta da temptraining, essere iniziata negli ultimi 12 mesi o iniziare nei prossimi 12, e aiutarvi a restare attrattivi sul mercato del lavoro o a progredire.

Fonte: tempservice.ch, temptraining («Vérifiez vos droits», 2026); regolamento del fondo paritetico per il prestito di personale, articoli da 18 a 21.

Informazioni fornite a titolo indicativo, sulla base delle fonti ufficiali citate. Fanno fede unicamente i testi ufficiali. Per una domanda personale, rivolgetevi all’ufficio competente o contattateci.